Disciplinati dall’articolo 700 del codice di procedura civile, i provvedimenti di urgenza possono essere impiegati in tutti quei casi in cui non possano essere messe in atto (mancando i presupposti relativi) le misure cautelari tipiche del sequestro conservativo o di quello giudiziario, della denuncia di nuova opera o di danno temuto.
Il presupposto per emettere un provvedimento d'urgenza sono è che vi sia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Non deve comunque sussistere alcun altro provvedimento cautelare che permetta di assicurare nel caso concreto gli effetti della decisione, anche in via provvisoria.
L’oggetto del provvedimento d’urgenza si caratterizza per l’atipicità, nel senso che il contenuto del provvedimento stesso può essere anticipatorio o conservativo.
Questa atipicità trova motivo nella necessità di lasciare una notevole discrezionalità al giudice nell’identificazione della misura cautelare più efficace e utile per conservare la situazione che deve essere salvaguardata (cioè annullando il pericolo irreparabile e imminente che mette a rischio il diritto soggettivo per tutto il tempo che serve perché un giudizio a cognizione piena possa svolgersi).
È possibile comunque identificare due tipi di provvedimenti d’urgenza: quelli puramente conservativi e quelli di carattere anticipatorio. I primi si presentano come misure d’urgenza che hanno lo scopo di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito, mantenendo quindi la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà a incidere. I secondi, invece, sono quelli che tendono ad anticipare, in parte o in tutto, gli effetti prevedibili della decisione finale in maniera provvisoria.
Nella pratica l’esito più comune di un ricorso effettuato sulla base dell’articolo 700 del codice civile consiste, appunto, nell’adozione di un provvedimento anticipatorio.