L'arbitrato è una modalità di soluzione stra-giudiziale delle controversie civili, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, gli arbitri, i quali a seguito dell’analisi del caso prospettato emettono una pronuncia, detta lodo.
Il principale vantaggio di questa procedura è quello di consentire la risoluzione della controversia in tempi molto brevi e senza dover adire l’Autorità Giudiziaria.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti contestualmente alla redazione del contratto con l'inserimento di una apposita clausola, detta compromissoria, o successivamente all'insorgere della controversia, mediante sottoscrizione di un apposito accordo detto compromesso arbitrale.
I principali tipi di arbitrato sono quello rituale, in cui la procedura si svolge secondo le norme dettate dal Codice di Procedura Civile e la decisione è parificata ad una sentenza giudiziale, potendo anche ottenere efficacia di titolo esecutivo; a tal fine, essa dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stata emessa affinché le venga conferita capacità esecutiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Vi è l’arbitrato irrituale, ove sono gli arbitri stessi a stabilire le modalità di svolgimento della procedura e la statuizione finale avrà efficacia negoziale, al pari di un contratto. Questa procedura deve essere espressamente scelta dalle parti per iscritto; diversamente, si applicheranno le regole in tema di arbitrato rituale.
Un’ulteriore distinzione che è utile ricordare è quella tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato, la cui scelta ricade ancora sulle parti. Nell’arbitrato ad hoc le parti definiscono le modalità del procedimento arbitrale direttamente nella clausola arbitrale o in atto separato; nell’arbitrato amministrato invece le parti richiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione che vigilerà sul procedimento applicando le procedure contenute in appositi regolamenti (che potranno comunque essere derogate dalle parti nella loro convenzione arbitrale).
In tutti i casi la pronuncia potrà essere data secondo diritto o secondo equità (e quest’ultima è consigliata laddove la rigida applicazione di principi di legge porterebbe a risultati ingiusti o iniqui secondo il comune sentire).